1. All'articolo 1158 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'ipotesi di cui al secondo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si acquistano in virtù del possesso continuato per trenta anni».