Art. 1.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).

      1. All'articolo 1158 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'ipotesi di cui al secondo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si acquistano in virtù del possesso continuato per trenta anni».